Art 18 Legge 134/12

E’ stato abrogato con l’entrata in vigore del decreto 33/2013 amministrazione trasparente.
Per maggiori dettagli è possibile consultare gli art. 26 e 27 del decreto 33/2013
Decreto 33/2013

Si riporta per completezza l’art. 27 del decreto 33

 Art. 27 
 
 
                Obblighi di pubblicazione dell'elenco 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o
il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto
incaricato. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di
facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.

 

 

 

Titolo II

MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18
Amministrazione aperta

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita’ seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche’ al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, (( le aziende speciali e le societa’ in house delle pubbliche amministrazioni )). Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all’entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e’ rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita’ amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’ rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Restano fermi l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l’articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita’. Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e’ autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalita’ di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo stesso regolamento potra’ altresi’ disciplinare le modalita’ di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita’ di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. (( All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

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