Applicabilità dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, Amministrazione Aperta

Applicabilità dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, Amministrazione Aperta

La commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) si è espressa in merito all’applicabilità dell’art.18 della legge 134/2012 (Amministrazione aperta) con delibera 35/2012 ritenendo :

che tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012;

Per maggiori informazioni si invitano i lettori a consultare la delibera 35 del civit.

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3 Commenti finora

MarcoPubblicato il10:16 am - Gen 7, 2013

Vorrei che venisse chiarito se la pubblicità prevista dall’art. 18 del D.L. 83/2012 riguarda anche tutti gli appalti di e gli acquisti delle PA in genere, come intende qualcuno, ritengo erroneamente.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
Marco

    adminPubblicato il9:08 am - Gen 8, 2013

    Gent.mo Marco,
    innanzitutto la ringraziamo per aver visitato il sito web dedicato all’art.18 della legge 134/2012
    ed aver analizzato le caratteristiche di ciò che proponiamo ed ovviamente per la fiducia che ripone nelle nostre
    capacità anche se noi possiamo solo dare la nostra interpretazione della legge. Per avere un parere ufficiale dovrebbe rivolgersi alla DIGITPA che è l’agenzia ministeriale
    dedicata alle tecnologie dell’informazione oppure scrivere al ministero della funzione pubblica.

    Il comma 1 dell’art.18 riporta

    ’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati

    Il corrispettivo o compenso per le imprese è sicuramente dovuto da parte di una pubblica amministrazione dopo la prestazione d’opera
    sia che questa sia una fornitura o un servizio. Quando un’impresa riceve un importo qualsiasi di denaro senza aver prestato nè un servizio nè
    una fornitura in quel caso rientriamo nella casistica di sovvenzione o contributo entrambi previsti dal comma citato e quindi anche in quel caso
    si è obbligati alla pubblicità su amministrazione aperta.
    Saluti
    Giuseppe

fabiaPubblicato il4:50 pm - Gen 10, 2013

“L’applicabilità a decorrere dal 1 gennaio 2013″ ” va intesa nel senso che la nuova normativa di pubblicazione deve essere applicata per tutti gli atti deliberati con numerazione da 1.1. 2013.
Possono escludersi le procedure di pagamento che riguardano affidamenti, concessioni e incarichi deliberati nel 2012, e che si concludono con mandati di pagamento datati 2013?

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