Legislazione

Nel Dl Sviluppo è presente un’importante norma che riguarda tutte le tutte le Pubbliche Amministrazioni in tema di “amministrazione aperta”: Si tratta dell’obbligo di pubblicare specifiche informazioni circa tutte le somme superiori ai 1.000 euro, erogate a favore di imprese e professionisti da ciascuna Amministrazione. Gli enti hanno 6 mesi per adeguarsi. E’ previsto che :

“La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenze e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell’anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”

Inoltre

Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

ancora

Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare che ne consente l’esportazione e il trattamento ai sensi delll’articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 Sanzioni e Responsabilità


Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet dell’Ente, costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese, professionisti e consulenti.
La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge, rappresenta elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti.
Inoltre, è espressamente previsto che l’inottemperanza alla norma è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da parte dell’amministrazione, mediante azione davanti al tribunale amministrativo regionale competente.