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Operazioni da Pubblicare – Amministrazione Aperta

[warning]Quali sono le Operazioni da Pubblicare ?[/warning]

Dall’articolo 18 (“Amministrazione aperta”) del D.L. n.83 del 22/6/12 conv. in L. 134/12, si legge :

La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

quindi occorre fare pubblicità :

  • alle sovvenzioni,ai contributi, ai sussidi, agli ausili finanziari alle imprese
  • corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
  • ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad
    enti pubblici e privati

Inoltre il comma 5 indica

  le concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare

sono soggette a pubblicità.

art.18 Amministrazione Aperta caratteristiche software

In base a quanto previsto dall’art.18 della legge 134 del 2012 entro il 31 dicembre del 2012 tutte le pubbliche amministrazioni in un’apposita sezione del sito web dovranno pubblicare i contributi ed elargizioni economiche superiori ai 1000 euro indicando in maniera esplicita il curriculum del beneficiario, il contratto ed il progetto di riferimento.

Per facilitare l’inserimento di queste informazioni l ‘innovativo  sofware, sviluppato dalla KP Technologies srl, è stato progettato per velocizzare l’inserimento delle informazioni richieste. Il form di inserimento permette infatti di inserire in un’opportuna tabella i beneficiari.

Una volta inserito  un beneficiario, questo rimarrà in memoria senza doverlo re-inserire nuovamente nel caso di una nuova pubblicazione, basterà in modo molto semplice iniziare a digitare il cognome ed il nome del beneficiario per poterlo con un semplice click selezionarlo da un menu che si creerà dinamicamente in base a quanto digitato

Come fatto  per il beneficiario cosi anche per gli altri campi sarà possibile utilizzare questa tecnica riducendo notevolmente sia il tempo necessario sia la mole di lavoro necessaria per l’inserimento dei dati richiesti dall’art.18 “Amministrazione aperta” nel sito web.

Demo Software adeguamento Amministrazione aperta – art. 18 della Legge 134/2012

 

[important]E’ online la demo del software per l’adeguamento

art. 18 della Legge 134/2012 denominato Amministrazione Aperta[/important]

La demo evidenzia come poter integrare la tabella generata nel sito web istituzionale:

  • tramite link esterno
  • tramite finestra che si apre in primo piano

La tabella generata permette agli utenti di :

  • ordinare i contenuti in base alla colonna cliccata
  • filtrare i contenuti della tabella
  • paginazione della tabella in modo da evitare tabelle molto lunghe e di scarsa leggibilità
  • esportabilità dei dati come previsto dalla legge nei formati PDF, CSV, XML, EXCEL
  • esportabilità dei dati visualizzati in un’unica pagina nei formati PDF; CSV; XML, EXCEL

Chiunque fosse interessato a visualizzare la demo dell’area riservata per l’immissione dei dati ci contatti tramite l’apposito form.

D.L. 83/2012 Convertito in Legge 134/2012

Il decreto Legge n.22 del giugno 2012, è stato convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 e reca

misure urgenti per la crescita del Paese

.

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed è in vigore dal giorno successivo (12 agosto).

 

A chi si rivolge la Disposizione Relativa al d.l. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”

La disposizione si applica in modo obbligatorio alle Amministrazioni Pubbliche e comporta l’esigenza di una attenta organizzazione dei processi interni e dello scambio dei dati fra le strutture dell’Ente.

I dati devono essere aggiornati costantemente in conformità agli atti relativi di concessione o attribuzione di benefici economici che l’Ente dispone.

La norma comporta poi l’adeguamento dello spazio web dell’Ente, in quanto le informazioni da pubblicare devono trovare spazio nella sezione dedicata a “Trasparenza, valutazione e merito”.

Dall’attuazione della presente disposizione peraltro si prevede espressamente che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si deve far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: si tratta quindi di una disposizione a costo zero. La vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici, ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.

Misure per la Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (opendata)

Con art. 18 del decreto 22 giugno 2012 n. 83 (cd. Decreto Sviluppo), il Governo ha adottando misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione riorganizzando l’apparato amministrativo di supporto alla PA nel settore dell’innovazione tecnologica, con la soppressione del DigitPa (già CNIPA e, ancor prima, AIPA)  e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (le cui funzioni sono assorbite dalla costituenda Agenzia per l’Italia digitale e dalla Consip SpA), ma anche introducendo alcune norme in materia di “amministrazione aperta” ( opendata ).

Amministrazione Aperta – Decreto Sviluppo

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 22.06.2012 n° 83  (G.U. 26.06.2012), il c.d. Decreto Sviluppo, nel cui testo è contenuta una disposizione particolarmente importante per rendere le Pubbliche Amministrazioni più aperte e trasparenti, nei processi che portano all’attribuzione di benefici economici a “a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241