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Applicabilità dell’art. 18 d.l. n. 83/2012, Amministrazione Aperta

La commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) si è espressa in merito all’applicabilità dell’art.18 della legge 134/2012 (Amministrazione aperta) con delibera 35/2012 ritenendo :

che tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2013 a dare piena attuazione alle previsioni di cui ai primi sei commi dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012;

Per maggiori informazioni si invitano i lettori a consultare la delibera 35 del civit.

Affissione di atti nell’albo pretorio on line e il loro obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente

Con delibera 33/2012 del 18 dicembre del 2012 la commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)  si è espressa relativamente al quesito posto da molti enti relativamente all’obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall’art 18 della legge 134/2012 nonostante ci fosse la pubblicazione sull’albo pretorio online di determine e bandi di gara.

Ecco in particolare come si conclude la delibera:

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ESPRIME L’AVVISO

 

ad integrazione e modifica delle precedenti decisioni, che l’affissione di atti nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge,

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Per completezza e come sempre al fine di fornire un servizio completo si riporta il link al sito del CIVIT dov’è possibile visualizzare e scaricare la delibera 33/2012

Operazioni da Pubblicare – Amministrazione Aperta

[warning]Quali sono le Operazioni da Pubblicare ?[/warning]

Dall’articolo 18 (“Amministrazione aperta”) del D.L. n.83 del 22/6/12 conv. in L. 134/12, si legge :

La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

quindi occorre fare pubblicità :

  • alle sovvenzioni,ai contributi, ai sussidi, agli ausili finanziari alle imprese
  • corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
  • ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad
    enti pubblici e privati

Inoltre il comma 5 indica

  le concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare

sono soggette a pubblicità.

D.L. 83/2012 Convertito in Legge 134/2012

Il decreto Legge n.22 del giugno 2012, è stato convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 e reca

misure urgenti per la crescita del Paese

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La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed è in vigore dal giorno successivo (12 agosto).