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comma 32 art1 legge 190 Pubblicazione sito web

L’ultimo aggiornamento della piattaforma amministrazione aperta .it permette di inserire la tabella, come prevista dal comma 32 art1 legge 190/2012, direttamente sul sito istituzionale dell’ente. Nuove funzionalità sono state realizzate per il modulo di amministrazione aperta pensato sul ddl anticorruzione. Tornate a visitarci per scoprire le prossime novità.

Aggiornamento versione 1.9.10

Siamo lieti di annunciare un nuovo aggiornamento nato dall’esperienza maturata (4 mesi) nello sviluppo di questo servizio ed ai  suggerimenti ricevuti dai clienti per migliorare la piattaforma amministrazione aperta.

La nuova release (1.9.10) migliora alcuni aspetti grafici nell’inserimento delle righe in tabella, aggiunge nuove funzionalità di  parametrizzazione che permettono una maggiore flessibilità ed adattabilità di amministrazioneaperta.it alle diverse esigenze che ogni ente può sollevare.

Cogliamo l’occasione per annunciare che a breve passeremo ad una versione 2.0 con importanti novità, è doveroso infine ringraziare tutti i clienti che ci hanno inviato consigli e suggerimenti.

Contributo attivazione amministrazioneaperta.it

Scaduta la promozione (10.02.2013) che azzerava i costi di attivazione del servizio amministrazione aperta .it, tutti i nuovi preventivi conterranno un costo di attivazione una tantum, per i preventivi inviati prima di tale data sono confermati i prezzi indicati nella tabella “riepilogo costi”. Si precisa che sul costo  di attivazione è comunque previsto uno sconto.

Contributi a persone garante della privacy

In attesa che venga emanato il regolamento relativo ad amministrazione aperta, riteniamo necessario divulgare alcuni dubbi che abbiamo raccolto nei mesi di attività di questo sito web. Sito che è nato con la funzione di pubblicizzare il servizio che offriamo e le caratteristiche software che esso implementa delineandosi come uno strumento al servizio delle pubbliche amministrazioni e senza avere la presunzione di sostituire il legislatore.

Il primo dubbio che  sicuramente nasce è se pubblicare i dati relativi a contributi a persone fisiche vista la delicatezza dei dati trattati. Sicuramente viene incontro degli addetti ai lavori una newsletter del garante della privacy, che già in precedenza avevamo posto alll’attenzione dei nostri lettori.

Per completezza si riporta il link alla newsletter e un estratto di questa che sicuramente aiuterà a rispondere a quanto citato:

L’Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

 Newsletter garante

Ancora attiva la promozione su amministrazioneaperta.it

E’ stata prorogata la promozione che elimina i costi di attivazione del servizio amministrazione aperta.

Contattateci vi forniremo:

  • maggiori informazioni economiche,
  • le credenziali per visionare le funzionalità dell’area privata,
  • le informazioni come come integrare la soluzione proposta e come altri clienti hanno provveduto a farlo
  • maggiori informazioni sui moduli aggiuntivi
  • un preventivo personalizzato secondo le esigenze specifiche del vostro ente
  • le delucidazioni su tutti i dubbi che con questo piccolo sito web non siamo riusciti a risolvere o abbiamo contribuito a generare.

Potete contattarci via email o telefonicamente ai seguenti riferimenti:

AmministrazioneAperta.it
KP Technologies srl
Via G.Cusmano 28 90141 Palermo
Tel: 091.9770811
Fax: 091.6197376
Mail: info@kptech.it
Richiesta Preventivo

oppure contattateci riempiendo il form di contatto

 

Garante Privacy Art.18 amministrazione aperta decreto sviluppo

Il garante della privacy in una recente nota, che potete consultare sul sito del garante
all’indirizzo Articolo Garante Privacy,  ha dato dei chiarimenti in merito alla pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 18, il garante pone l’attenzione sui dati relativi alla salute dei pazienti con un evidente riferimento agli ospedali e alle AUSL ma non si esime nel dare un suggerimento alle pubbliche amministrazioni

Ecco un estratto delll’articolo

L’Autorità ha chiarito che, per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve “corrispettivi o compensi” dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.

Il Garante ha ribadito che è il Codice della privacy vieta ai soggetti pubblici la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sul sito web delle Ausl o di altri enti.

Ha ricordato infine che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, approvate dal Garante nel 2011.