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Contributo attivazione amministrazioneaperta.it

Scaduta la promozione (10.02.2013) che azzerava i costi di attivazione del servizio amministrazione aperta .it, tutti i nuovi preventivi conterranno un costo di attivazione una tantum, per i preventivi inviati prima di tale data sono confermati i prezzi indicati nella tabella “riepilogo costi”. Si precisa che sul costo  di attivazione è comunque previsto uno sconto.

Software art.18 amministrazione aperta rilascio versione 1.7

Grazie alle indicazioni dei nostri clienti sono state aggiunte alcune funzionalità che vanno dalla semplice formattazione dell’importo da inserire nella tabella secondo quanto previsto dalla legge 134 del 2012 alla creazione di un profilo di permessi personalizzato per ogni utenza.
La personalizzazione dei permessi rende la gestione dell’applicativo flessibile ed adattabile sia alle esigenze di una piccola amministrazione sia a quelle di enti dalla struttura complessa.

Riteniamo sia fondamentale mettere in risalto una funzionalità che rende la [important]soluzione amministrazioneaperta.it unica.[/important]
La normativa indica che ci sia l’esigenza di inserire un file o un link ad un progetto. La maggior parte delle volte il progetto è composto da molti file rendendo difficile o quasi impossibile la gestione secondo quanto previsto dalla normativa dell’art.18 del decreto sviluppo. KP Technologies ha predisposto nella propria soluzione la possibilità di inserire una piccola pagina html direttamente nella tabella. In questo modo sarà possibile inserire del testo formattato, link ed immagini cioè sarà possibile creare un piccolo sito per ogni progetto che dovrà essere pubblicato, tutto ciò lasciando inalterata la possibilità di inserire link esterni e/o un documento descrittivo.

Visitate la demo per visualizzare alcuni esempi.

Per facilitare la verifica delle funzionalità sono state ri-attivate le credenziali di accesso anche agli utenti che hanno già visionato l’area privata della demo, in caso di problemi contattateci

Operazioni da Pubblicare – Amministrazione Aperta

[warning]Quali sono le Operazioni da Pubblicare ?[/warning]

Dall’articolo 18 (“Amministrazione aperta”) del D.L. n.83 del 22/6/12 conv. in L. 134/12, si legge :

La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.

quindi occorre fare pubblicità :

  • alle sovvenzioni,ai contributi, ai sussidi, agli ausili finanziari alle imprese
  • corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
  • ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad
    enti pubblici e privati

Inoltre il comma 5 indica

  le concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare

sono soggette a pubblicità.

Articolo 18 Decreto Sviluppo – Amministrazione Aperta

Qui di seguito potete visionare il testo dell’articolo 18 relativo al Decreto Svilippo riguardante gli obblighi delle Pubbliche Amministrazione in materia di Amministrazione Aperta

Articolo_18

D.L. 83/2012 Convertito in Legge 134/2012

Il decreto Legge n.22 del giugno 2012, è stato convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 e reca

misure urgenti per la crescita del Paese

.

La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto ed è in vigore dal giorno successivo (12 agosto).

 

A chi si rivolge la Disposizione Relativa al d.l. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”

La disposizione si applica in modo obbligatorio alle Amministrazioni Pubbliche e comporta l’esigenza di una attenta organizzazione dei processi interni e dello scambio dei dati fra le strutture dell’Ente.

I dati devono essere aggiornati costantemente in conformità agli atti relativi di concessione o attribuzione di benefici economici che l’Ente dispone.

La norma comporta poi l’adeguamento dello spazio web dell’Ente, in quanto le informazioni da pubblicare devono trovare spazio nella sezione dedicata a “Trasparenza, valutazione e merito”.

Dall’attuazione della presente disposizione peraltro si prevede espressamente che non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle attività previste si deve far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: si tratta quindi di una disposizione a costo zero. La vigente disciplina prevede già l’obbligo dell’Amministrazione di attrezzarsi con procedure e strumenti informatici, ai fini dello svolgimento e della pubblicità di attività amministrative via Internet.

Misure per la Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (opendata)

Con art. 18 del decreto 22 giugno 2012 n. 83 (cd. Decreto Sviluppo), il Governo ha adottando misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione riorganizzando l’apparato amministrativo di supporto alla PA nel settore dell’innovazione tecnologica, con la soppressione del DigitPa (già CNIPA e, ancor prima, AIPA)  e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione (le cui funzioni sono assorbite dalla costituenda Agenzia per l’Italia digitale e dalla Consip SpA), ma anche introducendo alcune norme in materia di “amministrazione aperta” ( opendata ).

Amministrazione Aperta – Decreto Sviluppo

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 22.06.2012 n° 83  (G.U. 26.06.2012), il c.d. Decreto Sviluppo, nel cui testo è contenuta una disposizione particolarmente importante per rendere le Pubbliche Amministrazioni più aperte e trasparenti, nei processi che portano all’attribuzione di benefici economici a “a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241